Art. 19.
(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo).

      1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 18, presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

          a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2351 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2007, già destinate agli interventi di cui all'articolo 18 e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

          b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati;

          c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti od organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

      2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al citato comma 1.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Pag. 26